Qui di seguito riportiamo la DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA COMPRENSIVA DI UNO STRALCIO DI QUANTO ESPRESSO E RICHIESTO DAGLI ATTORI:
Oggetto: Limitazioni alla libera concorrenza nella prestazione dei servizi di certificazione della regolarità contributiva forniti dagli enti bilaterali operanti nel settore dell’edilizia.
Denuncianti: EDILE CASSA NAZIONALE (ECN), in persona del legale rappresentante pro tempore, Guido D’Amico, con sede in Roma, Via degli Scipioni n. 132; della ASSOCOSTRUTTORI in persona del legale rappresentante pro tempore, Daniele Scalise, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 89; della U.S.A.E. – F.N.L.E. (Unione Sindacati Autonomi Europei - Federazione Nazionale Lavoratori Edili), in persona del legale rappresentante pro tempore, Filomena Muto, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 89, tutte assistite e difese ai fini del presente atto dagli Avv.ti Prof. Federico Tedeschini e Gianmaria Covino ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n. 7, in virtù di mandato in calce al presente atto.
Normativa europea violata: artt. 81 e 82 Trattato UE e principio di non discriminazione.
Figure soggettive denunziate: Repubblica Italiana - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNPCE).
Mercato rilevante: servizi di certificazione della regolarità contributiva nel settore dell’edilizia.
Mercato geografico: Il territorio della Repubblica Italiana.
...STRALCIO DEL PROCEDIMENTO...
...VI. – Il comportamento dello Stato italiano è ancor più irragionevole ove si tenga conto del fatto che esso giunge a contrastare una prassi che sembrava andare in senso assolutamente contrario, anche perché il legislatore si è – a sua volta - preoccupato di evitare disparità di trattamento fra i diversi enti bilaterali costituiti fra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, dapprima prevedendo espressamente l’obbligo di reciprocità del riconoscimento dei diritti maturati dai lavoratori successivamente iscritti nelle diverse casse edili (art. 252, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. citato) e poi limitandosi a richiedere – per la configurabilità degli stessi come tali – che avessero carattere effettivamente bilaterale: cioè che l’istituzione di essi fosse davvero il frutto di una contrattazione collettiva condotta in seno ad associazioni datoriali e di lavoratori in grado di bilanciare le rispettive forze.
In altri termini, il legislatore – pur non potendo incidere sul principio della libertà di azione e di organizzazione sindacale – si è preoccupato di individuare nella bilateralità l’elemento determinante per ottenere che il rapporto di forza fra le due parti contraenti fosse necessariamente equilibrato e non esposto al rischio di pericolose alterazioni del sinallagma proprio di ogni contratto.
Per ottenere un simile risultato si è richiamata la maggior rappresentatività “relativa” (cioè fra le parti contraenti) come criterio piramidale e scalare utilizzabile per rilevare la sussistenza di un equilibrio negoziale effettivo e non fittiziamente raggiunto fra le diverse organizzazioni sindacali che andavano, via via, a costituire casse edili con finalità sostanzialmente identiche, ma con intenti promozionali diversi – se non opposti – proprio perché espressione di un pluralismo sindacale, che è l’esatto contrario del corporativismo da cui tuttora derivano molti istituti di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Allo stato degli atti sembra dunque illegittimo e preclusivo di un corretto gioco concorrenziale fra le diverse casse edili l’atteggiamento dello Stato italiano – ed in particolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -, il quale si è rifiutato di prendere atto di una realtà pluralistica praticamente irreversibile; tale realtà consiste nel fatto che, accanto a quelle inserite nella rete unitaria facente capo alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, esistono altre figure soggettive aventi caratteristiche fra loro identiche e quindi identici diritti, interessi e doveri...
...VII. – Il denunciato atteggiamento appare peraltro frutto di un’erronea valutazione – sotto il profilo amministrativo e giuridico – del comportamento tenuto dalle denunciate che da diverso tempo hanno raggiunto - essenzialmente a mezzo della Commissione paritetica all’uopo costituita – un’intesa sulle condizioni e sui prezzi dei certificati di regolarità contributiva: prezzi evidentemente predatori in danno delle imprese edili che – oltre a dover pagare i contributi previdenziali – debbono anche assoggettarsi all’ulteriore onere di aderire necessariamente a determinate casse edili anziché ad altre, pagandone le prestazioni (i costi dei certificati di regolarità contributiva) se vogliono poter continuare ad operare sul mercato dell’edilizia e, in particolare degli appalti pubblici e privati.
Il comportamento delle casse edili aderenti alla menzionata Commissione paritetica (oltreché il comportamento di quest’ultima) viene così a violare le disposizioni degli artt. 81 e 82 del Trattato UE.
Le citate casse edili sembrano, infatti, aver raggiunto un’intesa per disciplinare l’accesso al mercato del servizio di rilascio dei menzionati certificati, precludendo – nella sostanza – l’accesso a quel mercato alle sole imprese che accettino di aderire a determinate casse edili e non ad altre.
Si tratta di un comportamento gravissimo che arriva fino a turbare l’accesso al mercato degli appalti pubblici di lavori.
Vengono invero – dalle denunciate - stabilite condizioni di adesione, aliquote contributive e clausole vessatorie da imporre alle imprese, che necessitano delle certificazioni in questione. Si escludono, inoltre, dallo stesso mercato altri enti in possesso della medesima connotazione giuridica, palesemente sfalsando – con la complicità dell’amministrazione pubblica – il giuoco della concorrenza in questo settore.
Oltre ad aver raggiunto intese incompatibili con le vigenti disposizioni in materia di libertà della concorrenza, la denunciata CNPCE ha anche commesso un palese abuso della posizione dominante collettiva detenuta in questo settore; i poteri istruttori di cui codesta On.le Commissione dispone consentiranno di valutare l’ampiezza del citato abuso e le conseguenze dello stesso sul mercato di riferimento...
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Quanto sopra esposto, l’EDILE CASSA NAZIONALE (ECN), l’ASSOCOSTRUTTORI e l’U.S.A.E. – F.N.L.E. (Unione Sindacati Autonomi Europei - Federazione Nazionale Lavoratori Edili) considerano il comportamento tenuto dallo Stato italiano contrario ai principi e alla normativa dell’Unione Europea, pertanto
Chiedono
a codesta On.le Commissione di voler procedere all’apertura di un’istruttoria nei confronti dello Stato italiano al fine di porre rimedio, se del caso attraverso l’avvio di una procedura d’infrazione, alla violazione del diritto comunitario sopra precisata.
Si chiede, altresì, espressamente di essere informati sul prosieguo del procedimento aperto a seguito della presente denuncia, restando a disposizione per eventualmente approfondire le questioni sollevate attraverso la denuncia stessa.
Roma, 23 giugno 2010.
(Avv. Prof. Federico Tedeschini)
(Avv. Gianmaria Covino)
EDILE CASSA NAZIONALE
(Guido D’Amico)
ASSOCOSTRUTTORI
(Daniele Scalise)
U.S.A.E. – F.N.L.E.
(Filomena Muto)
Lo staff EFEI