EFEI è un ente bilaterale nazionale per la formazione, di emanazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e impiegati della piccola-media industria e impresa edile, dell'artigianato edile e affini, delle cooperative del settore edilizio Cod. 162 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presente in tutta Italia con 108 organismi paritetici provinciali.
In relazione all’Art. 2 comma ee del D.lgs 81/2008 abbiamo la definizione di organismo paritetico
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento
EFEI quindi può:
- Organizzare attività formative di ogni genere relative l’igiene, la salute e la sicurezza sul lavoro
- Organizzare specificatamente corsi di formazione per responsabili del servizio di prevenzione e protezione (moduli A,B,C) così come previsto dall’Art 4 del D.lgs 81/2008
Art 4. I corsi di formazione sono organizzati…. dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici…
-Organizzare specificatamente CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI e CORSI PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA così come previsto dall’allegato XXI
Allegato XXI comma 1 Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
…Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
…Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
- Organizzare specificatamente corsi di formazione per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili così come previsto dall’Art. 98 comma 2
Art. 98 comma 2 i corsi sono organizzati dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia
- Organizzare specificatamente corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza così come esplicitamente previsto dall’Art 37 comma 7 bis e comma 12 del D.lgs 81/2008
Art 37 comma 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
Art 37 comma 12 La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro…
Per maggiorni informazioni relativamente le convenzioni, Vi inviatiamo a visitare la sezione "convenzioni" del sito.