EFEI - Ente Paritetico
Bilaterale Nazionale per la Formazione
- C.C.N.L. NR. 162 - instaura fra gli altri,
rapporti di collaborazione nell'ambito della formazione in materia di igiene,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante convenzioni con aziende, enti e
professionisti al fine di organizzare e certificare corsi di formazione in aula
in sinergia con gli O.P.P. (Organismi Paritetici Provinciali) presenti nelle 108
province di tutte le regioni d'Italia.
EFEI - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per
la Formazione offre ai propri convenzionati la possibilità, tramite strtture ad esso collegate, di divenire partner
per la somministrazione di corsi in FAD (Formazione
A Distanza), tramite l'utilizzo dell'area riservata presente sul sito.
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CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Art. 48 comma 7 e ss.mm.)
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PREMESSA
Il D.Lgs. 81/08 prevede la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
(RLS), in un'ottica di collaborazione con il
Datore di Lavoro, per la formulazione e l'attuazione delle misure di Prevenzione
Protezione dai rischi professionali aziendali.
Dall'analisi degli articoli dettati in tema di consultazione e partecipazione
dei Lavoratori alla sicurezza, emerge chiaramente una figura di Rappresentante
dei Lavoratori che si pone, nell'organizzazione del sistema di Prevenzione e
Protezione, quale soggetto attivo e necessario
tanto da dover essere consultato negli adempimenti più significativi di
sicurezza.
Il Decreto stabilisce anche che il Rappresentante, per poter esercitare e proprie
funzioni, deve conseguire una formazione adeguata al suo ruolo. Nel modello di
produzione del settore edile il lavoratore occupa un ruolo centrale. La persona
diventa, dunque, il punto di riferimento per quanto attiene il sistema di
sicurezza sul luogo di lavoro.
Il lavoratore è al medesimo tempo il destinatario e il soggetto di prevenzione
attiva per la sicurezza attraverso l'attività che sui luoghi di lavoro svolgono
i lavoratori eletti Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nelle realtà lavorative più piccole, le imprese con meno di 15 dipendenti, dove
i lavoratori non eleggono gli RLS interni a ricoprire il ruolo di vigilanza per
la sicurezza dei lavoratori interviene il
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) in diretta
dipendenza con l'ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE. L'ORGANISMO PARITETICO
PROVINCIALE ha come finalità nell'ambito territoriale l'effettuazione,
tramite l'RLST, nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto
edilizio delle costruzioni di sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni
di prevenzione ai sensi dell'art.51 c.6 del D.Lgs 81/08. Inoltre l'OPP comunica
alle Aziende-Imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti gli
RLS territoriali ai sensi dell'art.51 c.8 del D.Lgs 81/08 e redige annualmente
una relazione sull'attività svolta dagli RLST dell'O.P.P. da inviare al Fondo
di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito
presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 81/08.
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LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE
LAVORATORI SICUREZZA TERRITORIALE:
Gli ORGANISMI PARITETICI PROVINCIALI,
attraverso i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST)
di USAE-FNLE (Unione Sindacati Autonomi Europei – Federazione Nazionale
Lavoratori Edili) esegue visite di prevenzione sui cantieri per sollecitare gli
adeguati controlli e il rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 81/08).
L'O.P.P. con gli RLST, che sono designati da USAE-FNLE a livello provinciale,
svolgeranno i loro compiti in relazione all'ambito loro assegnato a livello
cittadino.
Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE esercita le competenze del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 D.Lgs 81/08 che sono:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si
svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o
unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e
del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli
infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai
servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque,
non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti,dalle quali è, di norma,
sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui
all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di
prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei
rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Viene utilizzato in tutte le aziende o unità produttive del territorio del
comparto edile nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA TERRITORIALE accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità
e del termine di preavviso individuati dagli accordi tra le PARTI SOCIALI.
Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima
ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'ORGANISMO PARITETICO
PROVINCIALE.
Ove l'azienda impedisca l'accesso al RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua
mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
L'esercizio delle funzioni di RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali
operative.
Ogni RLST ha il compito di svolgere le visite di ispezione preventiva ai
cantieri di competenza, per verificare la corretta applicazione di tutte le
normative sulla sicurezza e salute. Per agire con la massima efficacia l'O.P.P.
si coordinerà con la Medicina del lavoro territorialmente competente e la
Direzione Provinciale del lavoro. Gli RLST oltre le visite di cantiere sono
preventivamente consultati dalle Imprese edili
(assenza di RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) sui
Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sui Piani Operativi di sicurezza (POS)
e sui Piani di Montaggio Uso e Smontaggio(Pi.M.U.S.).
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