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EFEI - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione
- C.C.N.L. NR. 162 - instaura fra gli altri, rapporti di collaborazione nell'ambito della formazione in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante convenzioni con aziende, enti e professionisti al fine di organizzare e certificare corsi di formazione in aula in sinergia con gli O.P.P. (Organismi Paritetici Provinciali) presenti nelle 108 province di tutte le regioni d'Italia.
EFEI - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione offre ai propri convenzionati la possibilità, tramite strtture ad esso collegate, di divenire partner per la somministrazione di corsi in FAD (Formazione A Distanza), tramite l'utilizzo dell'area riservata presente sul sito.

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CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Art. 48 comma 7 e ss.mm.)

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PREMESSA
Il D.Lgs. 81/08 prevede la figura del Rappresentante dei Lavoratori  per  la Sicurezza

(RLS), in un'ottica di collaborazione con il Datore di Lavoro, per la formulazione e l'attuazione delle misure di Prevenzione Protezione  dai rischi professionali aziendali.
Dall'analisi degli articoli dettati in tema di consultazione e partecipazione  dei Lavoratori alla sicurezza, emerge chiaramente una figura di  Rappresentante dei Lavoratori che si pone, nell'organizzazione del  sistema di Prevenzione e Protezione, quale soggetto attivo e necessario tanto da dover essere consultato negli adempimenti più significativi di sicurezza.
Il Decreto stabilisce anche che il Rappresentante, per poter esercitare e proprie funzioni, deve conseguire una formazione adeguata al suo ruolo. Nel modello di produzione del settore edile il lavoratore occupa un ruolo centrale. La persona diventa, dunque, il punto di riferimento per quanto attiene  il sistema di sicurezza sul luogo di lavoro.
Il lavoratore è al medesimo tempo il destinatario e il soggetto di prevenzione  attiva per la sicurezza attraverso l'attività che sui luoghi di lavoro svolgono  i lavoratori eletti Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nelle realtà lavorative più piccole, le imprese con meno di 15 dipendenti,  dove i lavoratori non eleggono gli RLS interni a ricoprire il ruolo di vigilanza  per la sicurezza dei lavoratori interviene il Rappresentante dei lavoratori  per la Sicurezza Territoriale (RLST) in diretta dipendenza con  l'ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE. L'ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE ha come finalità nell'ambito  territoriale l'effettuazione, tramite l'RLST, nei luoghi di lavoro dei territori di  pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni di sopralluoghi finalizzati  al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art.51 c.6 del D.Lgs 81/08. Inoltre l'OPP comunica alle Aziende-Imprese e agli organi di vigilanza  territorialmente competenti gli RLS territoriali ai sensi dell'art.51 c.8 del D.Lgs 81/08 e  redige annualmente una relazione sull'attività svolta dagli  RLST dell'O.P.P. da inviare al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l'I.N.A.I.L.  ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 81/08. 

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LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE

LAVORATORI SICUREZZA TERRITORIALE:

Gli ORGANISMI PARITETICI PROVINCIALI, attraverso i Rappresentanti  Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) di USAE-FNLE (Unione Sindacati Autonomi Europei – Federazione Nazionale Lavoratori Edili)  esegue visite di prevenzione sui cantieri per sollecitare gli adeguati controlli e  il rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 81/08).
L'O.P.P. con gli RLST, che sono designati da USAE-FNLE a livello provinciale,  svolgeranno i loro compiti in relazione all'ambito loro assegnato a livello cittadino.
Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per  la sicurezza di cui all'articolo 50 D.Lgs 81/08 che sono:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla  valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione  e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al  servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo  soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e)  riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla  valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle  inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti,  alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Viene utilizzato in tutte le aziende o unità produttive del territorio del comparto edile nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi tra le PARTI SOCIALI.
Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE.
Ove l'azienda impedisca l'accesso al RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
L'esercizio delle funzioni di  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Ogni RLST ha il compito di svolgere le visite di ispezione preventiva ai cantieri di competenza, per verificare la corretta applicazione di tutte le normative  sulla sicurezza e salute. Per agire con la massima efficacia l'O.P.P. si coordinerà con la Medicina del lavoro territorialmente competente e la Direzione Provinciale del lavoro. Gli RLST oltre le visite di cantiere sono preventivamente consultati dalle Imprese edili

(assenza di RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) sui Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sui Piani Operativi di sicurezza (POS) e sui Piani di Montaggio Uso e Smontaggio(Pi.M.U.S.). 

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